Bonus Mobili 50% anche per il 2022.

Bonus Mobili 50% anche per il 2022.

Il bonus mobili, cioè la detrazione del 50% per chi acquista mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, sarà fruibile anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il tetto di spesa (che ne 2021 era pari a 16.000 euro) scende a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e nel 2024.

Restano confermate le altre condizioni: i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi, devono essere destinati all’arredo di un immobile oggetto di una ristrutturazione avviata a partire dal 1° gennaio 2021, i lavori devono essere avviati prima dell’acquisto dei beni agevolabili, non è necessario che le relative spese siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

Gli interventi edilizi che costituiscono presupposto per accedere anche al bonus mobili sono quelli di:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Pertanto, non c’è detrazione per l’arredo in caso di:

  • manutenzione ordinaria su singoli appartamenti;
  • misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che le stesse non siano anche inquadrabili tra gli interventi elencati in precedenza);
  • realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

Lo sconto fiscale spetta per l’acquisto di mobili – letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione (non per porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo) – ed elettrodomestici – frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento -.

Può beneficiare della detrazione anche chi ha sostenuto solo una parte delle spese per l’intervento edilizio o ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione; se, però, le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due.

L’agevolazione è pari al 50% delle spese sostenute (incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati) fino a un massimo di 10.000 euro, a prescindere dal costo dell’intervento edilizio. Il limite riguarda la singola unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; in caso di lavori realizzati nel 2021 oppure iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022, vanno considerate anche le spese sostenute nel 2021 per le quali si è già fruito del bonus.

Per esempio, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro, per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (10.000-8.000). Non spetterà alcuna detrazione per gli acquisti del 2022, invece, se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.

La detrazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Se non utilizzata in tutto o in parte, differentemente da quanto stabilito per il bonus ristrutturazioni, non ne è previsto il trasferimento, né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio; in quest’ultima ipotesi, quando cioè l’abitazione ristrutturata è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, il contribuente può continuare a detrarre le quote non ancora utilizzate.

Il pagamento dei beni agevolabili, inclusi trasporto e montaggio, deve avvenire con bonifico bancario o postale oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni e contanti. Per gli acquisti con carta di credito/debito, rileva la data del suo utilizzo riportata nella ricevuta della transazione, non quella di addebito sul conto corrente.

Infine, è necessario conservare ed esibire su richiesta degli uffici fiscali: ricevuta del bonifico o, per i pagamenti con carta di credito/debito, dell’avvenuta transazione; documentazione di addebito sul conto corrente; fatture o scontrini riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

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